Art. 8.
(Incentivi fiscali in favore di imprese di produzione esecutiva e di post-produzione).

      1. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in relazione a film, o a parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 30 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di 5.000.000 di euro.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in un'unica soluzione o, a discrezione del contribuente, nell'arco di cinque anni.